Fonte: MySolution
Il datore di lavoro può erogare specifici beni o servizi in favore del lavoratore anche sotto forma di voucher. Ciò vale sia rispetto ai c.d. fringe benefit riconosciuti ad personam, sia per il c.d welfare aziendale in favore della generalità dei lavoratori o categorie omogenee di lavoratori.
Il comma 3-bis, dell’art. 51 del D.P.R. n. 917/86, dispone che “Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”.
Titoli che: anche se connotati da un valore nominale, non configurano denaro. Indicazioni rinvenibili nella circolare, Agenzia delle Entrate, n. 28/E del 2016 .
L’art. 6 del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 25 marzo 2016, definisce i suddetti titoli quali “voucher” stabilendo al comma 1, che “Tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare”.
La prestazione rappresentata dal voucher, fruibile presso una delle strutture convenzionate, deve essere individuata nel suo oggetto e nel suo valore nominale e può consistere anche in somministrazioni continuative o ripetute nel tempo, indicate nel loro valore complessivo, quali, ad esempio, abbonamenti annuali a teatri, alla palestra, cicli di terapie mediche, pacchetto di lezioni di nuoto (circolare n. 28/E del 2016 ).
Dunque, anche una prestazione medica può essere erogata mediante voucher. Rispetto a tale spese non è ammessa alcuna detrazione in favore del contribuente posto che verrebbe a mancare il principio base che ammette un beneficio fiscale solo rispetto alle spese effettivamente rimaste a carico nel corso del periodo d’imposta. Condizione che non è verificata se i suddetti voucher sono complessivamente riconosciuti nei limiti di esenzione fiscale vigenti.
Deduzioni e detrazioni che invece sono da ritenersi legittime rispetto ad eventuali ulteriori spese mediche extra voucher per altre prestazioni (i voucher non sono integrabili), fermo restando il pagamento tramite strumenti tracciabili.