Superbonus 110%: il riversamento del credito indebitamente fruito e l’integrativa per gli oneri detratti nel Modello Redditi

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Fonte: MySolution

Può accadere che alcuni contribuenti, che hanno effettuato lavori di miglioramento sismico su un immobile, maturando la relativa detrazione 110%, pur essendo dotati di documentazione a supporto formalmente corretta e completa con tanto di apposizione di visto di conformità da parte del professionista e successiva cessione a isitituti bancari, si rendano conto di non avere i presupposti soggettivi o oggettivi per fruire dell’agevolazione.

Rendersi conto di tale situazione in una fase successiva rispetto alla fruizione, fa sorgere dei dubbi in merito alla corretta procedura da seguire per sanare la violazione.

In un caso arrivato in redazione, a seguito di dissidi con l’impresa esecutrice dei lavori e i suoi tecnici, il contribuente si è rivolto ad altri scoprendo che i lavori fatti anziché apportare un miglioramento sismico hanno reso ancora più fragile l’immobile, che probabilmente dovrà essere demolito e ricostruito. Il legale, a cui si è rivolto per intentare causa a impresa e tecnici, ha consigliato, indipendentemente dalla correttezza formale dei documenti in suo possesso, di riversare i crediti ceduti alla banca e di presentare un modello rettificativo per l’anno di imposta 2022 – anno in cui aveva fruito in dichiarazione degli oneri sostenuti.
Il problema che si pone è quale sia il tipo di sanzione da applicare: quando si elabora un 730/2023 rettificativo, le sanzioni sono calcolate al 30%, come se il credito da dichiarazione rimborsato dal sostituto fosse un credito non spettante; al di là della percentuale non è corretto presentare un 730 rettificativo in quanto il controllo formale ai fini del visto di conformità non ha evidenziato criticità e pertanto il visto apposto dal CAF è corretto.
E’ corretto presentare un mod RPF2023 integrativo e applicare la sanzione al 100% in quanto la non spettanza delle detrazioni non è rilevabile attraverso controlli automatizzati o formali (36bis/ 36ter) tantomeno dai dati presenti in anagrafe tributaria e, pertanto, il credito da dichiarazione risulta essere inesistente.
Nel caso della presentazione del mod. RPF2023 integrativo si può sostanziare anche la sanzione per dichiarazione infedele?

Si ritiene che nel caso vengano meno i requisiti per poter godere della detrazione prevista dall’art. 119  del D.L. 34/2020 e, di conseguenza, delle opzioni previste dall’art.121 del decreto stesso, l’unico rimedio sia il riversamento dell’importo dell’indebita detrazione ceduta.

Si veda in tal senso interpello n. 440 del 28.09.2023.
Qualora venga accertata la mancanza (anche parziale) dei requisiti che danno diritto alla detrazione edilizia, l’Amministrazione finanziaria provvede al recupero, nei confronti del soggetto beneficiario, della detrazione indebitamente fruita (anche sotto forma di sconto in fattura o attraverso la cessione del credito), oltre agli interessi ex art. 20 del D.P.R. 602/73 e alle sanzioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 471/97 (art. 121 , comma 5 del D.L. 34/2020).
Va ricordato, inoltre, che se la detrazione non spettante è fruita dal beneficiario “direttamente” in dichiarazione, la violazione si configura in ciascuna annualità nella quale la detrazione viene indicata in dichiarazione e scomputata dall’imposta.

Al contrario, se il beneficiario ha optato ex art. 121 del D.L. 34/2020, la violazione si configura nel momento in cui il credito ceduto viene indebitamente utilizzato in compensazione da parte del cessionario.

Per la quota di oneri 2022 e 2023 in dichiarazione il contribuente può sanare la violazione commessa tramite ravvedimento operoso. L’esposizione in dichiarazione di una detrazione d’imposta non spettante rientra tra gli errori che incidono sulla liquidazione dell’imposta, riscontrabili dall’Ufficio in sede di controllo formale della dichiarazione ex art. 36-ter del D.P.R 600/73, ed è punito ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.Lgs. 471/97, con la sanzione pari al 30% dell’importo non versato e non, come si potrebbe ipotizzare, in ragione dell’art. 1 del D.Lgs. 471/97 a titolo di dichiarazione infedele (che prevede una sanzione dal 90% al 180% dell’imposta), sebbene la violazione “transiti” in dichiarazione (si veda CM n. 42/E del 12 ottobre 2016).

Si tratterebbe, insomma, di un errore che incide sulla determinazione (a monte) e, poi, sul pagamento (a valle) dell’imposta. Il contribuente, fino a quando non riceva l’avviso bonario (intendendosi per tale la seconda comunicazione, ove vengono disconosciuti i documenti prodotti dal contribuente, o emessa in quanto nessun documento è stato esibito, circ. Agenzia delle Entrate 8 aprile 2016 n. 12/E § 15.1), potrà beneficiare della riduzione delle sanzioni da ravvedimento, commisurate in relazione al momento in cui questo interviene.

Il contribuente, oltre a presentare la dichiarazione integrativa, eseguirà il pagamento dell’ammontare d’imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale annuo, con decorrenza dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere compiuto (ci si riferisce al versamento del saldo) fino al giorno in cui viene effettivamente eseguito, e inoltre delle sanzioni.

D’altro canto, per la parte di oneri ceduti è necessario che il beneficiario che ha optato ex art. 121 del DL 34/2020, e che si avvede che non sussistevano i requisiti per la spettanza della detrazione, contatti il cessionario (istituto bancario), per apprendere se quest’ultimo ha effettivamente utilizzato in compensazione il credito.

Se è già stato indebitamente utilizzato il credito d’imposta, in assenza di concorso per dolo o colpa grave da parte del cessionario, spetta esclusivamente al beneficiario che ha optato riversare, mediante F24, l’importo corrispondente al credito indebitamente utilizzato in compensazione, assieme agli interessi (che decorrono dall’avvenuta indebita compensazione) e alla sanzione ex art. 13 del D.Lgs. 471/97, ridotta in ragione del ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 472/97.
Se, invece, pur essendo già stata esercitata l’opzione, il credito non è ancora stato utilizzato in compensazione, la violazione per indebita compensazione non sussiste. In questo caso è necessario comunque regolarizzare la situazione, provvedendo con i rimedi previsti dalla circ. Agenzia delle Entrate 6 ottobre 2022 n. 33/E .
In particolare, viene riconosciuta la possibilità di annullare, su istanza congiunta delle parti (cedente e cessionario), l’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di opzione per la prima cessione o lo sconto sul corrispettivo viziate da errori “sostanziali” (come, appunto, la non sussistenza, in tutto o in parte, della detrazione per cui si è esercitata l’opzione). Per procedere al riversamento, il beneficiario deve utilizzare il modello F24, esponendo le somme a debito nella sezione “Erario”, colonna “importi a debito versati” (e indicando il relativo codice tributo utilizzato in compensazione).
La risposta a interpello evidenzia che il beneficiario non deve versare interessi e sanzioni se può provare che il credito ceduto non è stato ancora utilizzato alla data del riversamento.

Diversamente, per rimuovere la violazione il beneficiario, oltre al riversamento dell’indebita detrazione ceduta, dovrà versare gli interessi e le sanzioni da indebita compensazione ex art. 13 del D.Lgs. 471/97 (in misura ridotta, in ragione del ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 472/97).

Le definizioni di credito inesistente e non spettante non sono più contenute nell’art. 13 co. 4 e 5 del D.Lgs. 471/97 ma nell’art. 1 co. 1 lett. g-quater) e g-quinquies) del D.Lgs. 74/2000 (le definizioni penali valgono anche ai fini amministrativi).
Nel sistema post D.Lgs. 14.06.2024 n. 87, per crediti inesistenti si intendono:

1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;

2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici (art. 1 co. 1 lett. g-quater del D.Lgs. 74/2000).

Invece, per crediti non spettanti si intendono:

1) i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;

2) i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;

3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza; (art. 1 co. 1 lett. g-quinquies del D.Lgs. 74/2000).

Non vi è dubbio che in questo caso si tratti di credito inesistente e la sanzione sia pari al 100% del credito indebitamente compensato, che va ridotto grazie al ravvedimento operoso.