Pubblicato il decreto sulle assicurazioni contro i rischi catastrofali per le imprese

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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il decreto n. 18 del 30 gennaio 2025, che stabilisce le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali per le imprese, come previsto dallaLegge di Bilancio 2024.

Il decreto, che entrerà in vigore il 14 marzo 2025, definisce i dettagli operativi per l’implementazione dell’obbligo assicurativo introdotto dalla legge, mirando a proteggere le imprese italiane dai danni causati da eventi naturali catastrofici.

Il decreto in sintesi:

ARTICOLODESCRIZIONE
Art. 1Definisce i termini chiave, tra cui “assicurato”, “immobilizzazioni”, “imprese di assicurazione” e “oggetto della copertura assicurativa”. Esclude dalla copertura i beni immobili con abusi edilizi.
Art. 2Stabilisce l’oggetto del decreto, includendo l’individuazione degli eventi calamitosi, la determinazione dei premi e i limiti di assunzione del rischio per le compagnie assicurative.
Art. 3Specifica gli eventi catastrofali coperti: alluvioni, terremoti e frane, fornendo definizioni dettagliate per ciascun evento.
Art. 4Descrive come determinare e adeguare periodicamente i premi assicurativi, considerando fattori come l’ubicazione del rischio e le misure preventive adottate dalle imprese.
Art. 5Stabilisce i criteri per la capacità di assunzione del rischio da parte delle compagnie assicurative, inclusi i limiti di tolleranza al rischio e gli obblighi di reporting.
Art. 6Definisce l’entità del danno indennizzabile a carico dell’assicurato, con scoperti differenziati in base alla somma assicurata.
Art. 7Stabilisce i massimali e i limiti di indennizzo per diverse fasce di somme assicurate.
Art. 8Richiede alle compagnie assicurative di pubblicare le condizioni di assicurazione sui loro siti web per garantire trasparenza.
Art. 9Regola l’operatività della riassicurazione da parte di SACE S.p.A.
Art. 10Approva lo schema di convenzione per l’adesione delle compagnie assicurative alla copertura di SACE S.p.A.
Art. 11Fornisce disposizioni transitorie, inclusi i termini per l’adeguamento delle polizze esistenti alle nuove norme.