Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il decreto n. 18 del 30 gennaio 2025, che stabilisce le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali per le imprese, come previsto dallaLegge di Bilancio 2024.
Il decreto, che entrerà in vigore il 14 marzo 2025, definisce i dettagli operativi per l’implementazione dell’obbligo assicurativo introdotto dalla legge, mirando a proteggere le imprese italiane dai danni causati da eventi naturali catastrofici.
Il decreto in sintesi:
ARTICOLO | DESCRIZIONE |
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Art. 1 | Definisce i termini chiave, tra cui “assicurato”, “immobilizzazioni”, “imprese di assicurazione” e “oggetto della copertura assicurativa”. Esclude dalla copertura i beni immobili con abusi edilizi. |
Art. 2 | Stabilisce l’oggetto del decreto, includendo l’individuazione degli eventi calamitosi, la determinazione dei premi e i limiti di assunzione del rischio per le compagnie assicurative. |
Art. 3 | Specifica gli eventi catastrofali coperti: alluvioni, terremoti e frane, fornendo definizioni dettagliate per ciascun evento. |
Art. 4 | Descrive come determinare e adeguare periodicamente i premi assicurativi, considerando fattori come l’ubicazione del rischio e le misure preventive adottate dalle imprese. |
Art. 5 | Stabilisce i criteri per la capacità di assunzione del rischio da parte delle compagnie assicurative, inclusi i limiti di tolleranza al rischio e gli obblighi di reporting. |
Art. 6 | Definisce l’entità del danno indennizzabile a carico dell’assicurato, con scoperti differenziati in base alla somma assicurata. |
Art. 7 | Stabilisce i massimali e i limiti di indennizzo per diverse fasce di somme assicurate. |
Art. 8 | Richiede alle compagnie assicurative di pubblicare le condizioni di assicurazione sui loro siti web per garantire trasparenza. |
Art. 9 | Regola l’operatività della riassicurazione da parte di SACE S.p.A. |
Art. 10 | Approva lo schema di convenzione per l’adesione delle compagnie assicurative alla copertura di SACE S.p.A. |
Art. 11 | Fornisce disposizioni transitorie, inclusi i termini per l’adeguamento delle polizze esistenti alle nuove norme. |