Fonte: MySolution
IN BREVE
DIRITTO DEL LAVORO
Rider e registrazione presenze nel Libro Unico del Lavoro: l’intervento del MLPS
MLPS, Interpello 1° settembre 2026, n. 1
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con risposta ad Interpello del 1° settembre 2026, n. 1 – ha fornito dei chiarimenti ad Assodelivery, in merito alla corretta applicazione delle disposizioni di legge introdotte dal D.L. 30 aprile 2026, n. 62, convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2026, n. 112, con riferimento alla disposizione che estende l’obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) ai committenti che si avvalgono dei c.d. riders operanti con contratti di lavoro autonomo occasionale o partita IVA.
Nel dettaglio, il MLPS ha chiarito che:
- la proroga di cui all’art. 15, comma 1-bis, D.L. n. 62/2026 effettua un differimento operativo dell’obbligo del committente di redigere e consegnare il LUL ai rider e deve intendersi applicabile al solo prospetto di competenza di luglio 2026; per le mensilità successive, tornano ad applicarsi le consuete tempistiche relative alla tenuta del LUL;
- in caso di differenza temporale tra il momento di esecuzione della prestazione del lavoratore autonomo e quello successivo di erogazione del compenso che può avvenire oltre il termine di elaborazione e stampa del LUL, l’obbligo normativo prevede la registrazione delle consegne nel LUL nel periodo in cui il lavoratore ha concretamente svolto la propria attività, a prescindere dall’effettivo pagamento. Le somme corrisposte devono essere registrate nel mese di effettiva erogazione secondo il principio di cassa (in tal senso, viene suggerito di indicare nel campo “note” del LUL il periodo di competenza a cui le somme erogate si riferiscono);
- nei mesi in cui il lavoratore autonomo non abbia effettuato attività, pur mantenendosi attivo il contratto, il committente è tenuto comunque a generare il prospetto paga con valori a zero in virtù della funzione di rendicontazione consuntiva dell’attività che è propria del LUL;
- nei casi in cui vi sia una pluralità di ordini di consegna da recapitare nello stesso luogo e nei confronti dello stesso acquirente, l’interpello stabilisce di calcolare le consegne prendendo a riferimento il sistema tariffario concretamente applicato: se è prevista una tariffa distinta per ciascun ordine, le registrazioni nel LUL saranno riportate come consegne separate. Se il compenso è unico per la totalità degli ordini consegnati in un’unica soluzione allo stesso destinatario, l’operazione può essere considerata come unica consegna.
INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI
INAIL: le ulteriori novità sul Bando ISI 2025
INAIL, Comunicato 8 settembre 2026Comunicato 8 settembre 2026
L’INAIL – con comunicato dell’8 settembre 2026 – ha reso noto d’aver prorogato entro le ore 18 del 26 ottobre 2026, la scadenza per il caricamento della documentazione a completamento delle domande ammesse negli elenchi cronologici provvisori CD e NCD.
Com’è noto, l’iniziativa è rivolta:
- alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura (CCIAA) secondo le distinzioni di seguito specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento;
- agli enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017, come modificato dal D.Lgs. n. 105/2018, limitatamente all’Asse 1.1, tipologia di intervento d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone.
INCENTIVI ALLE AZIENDE
Le nuove agevolazioni alle PMI della filiera della moda
MIMIT, D.M. 6 agosto 2026
Il Ministero delle Imprese e del made in Italy – con D.M. 6 agosto 2026 – ha definito le modalità di attuazione delle agevolazioni alle PMI della filiera della moda.
Com’è noto, l’art. 3, legge n. 34/2026 (legge annuale sulle piccole e medie imprese) assegna un importo pari a 100 milioni di euro all’apposita sezione del “Fondo per la crescita sostenibile”, al fine di promuovere e sostenere, la realizzazione di programmi di sviluppo, di importo non inferiore a 1 milione di euro e non superiore a 20 milioni di euro, proposti dalle piccole e medie imprese appartenenti alla filiera della moda, diretti a valorizzare l’integrazione di processi produttivi localizzati in Italia lungo l’intera filiera, l’utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea, nonché i programmi proposti da aggregazioni di imprese.
L’incentivo, concesso nella forma di contributo a fondo perduto o finanziamento agevolato, opera nel quadro del regolamento (regolamento GBER) e del regolamento (regolamento de minimis), risultando un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Al via la richiesta dei contributi per la formazione nell’autotrasporto
MIT, D.M. 6 maggio 2026
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – con D.M. 6 maggio 2026 – ha previsto che le domande per il bonus formazione autotrasporto 2026 possono essere presentate dal 21 settembre al 30 ottobre 2026, esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma informatica di RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti SPA, soggetto gestore dell’incentivo.
La misura mette a disposizione 5 milioni di euro per sostenere le imprese che investono nella crescita professionale del proprio personale, favorendo l’innovazione organizzativa, la sicurezza e la competitività del comparto.
Il nuovo esonero contributivo per le aziende certificate in tema di conciliazione famiglia-lavoro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero della Famiglia, D.M. 8 settembre 2026
In data 8 settembre 2026 è stato sottoscritto – tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero della Famiglia – il decreto sull’operatività dell’accesso all’esonero contributivo destinato alle aziende che ottengono la Certificazione sulla conciliazione tra vita familiare e lavoro.
Il decreto definisce requisiti e modalità di accesso all’agevolazione: la certificazione ha una validità di 36 mesi e il beneficio, parametrato su base mensile, spetta per il relativo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.
I parametri minimi da rispettare per il conseguimento della certificazione per la conciliazione tra famiglia e Lavoro sono quelli individuati dalla UNI/PdR 192:2026, pubblicata il 14 aprile 2026 e denominata “Sistema di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro – Requisiti per il benessere delle famiglie”.
La prassi di riferimento prevede specifici KPI – Key Performance Indicator relativi alle politiche aziendali di sostegno alla famiglia, con particolare attenzione alla maternità, alla paternità e ai carichi di cura familiare. La certificazione deve essere rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati per questo specifico ambito e ha una validità di 36 mesi.
Per le aziende certificate il decreto prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico del datore di lavoro.
L’INPS può autorizzare l’agevolazione in misura non superiore all’1%, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda.
L’esonero viene parametrato su base mensile e fruito direttamente in riduzione dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, in relazione alle mensilità per le quali risulta valida la certificazione.
Il beneficio è riconosciuto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 112/2026 e può essere fruito per il periodo di validità della certificazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2028.
INPS, CONTRIBUZIONE
INPS: fruizione dello sgravio contributivo connesso ai contratti di solidarietà accompagnati da CIGS
INPS, Messaggio 8 settembre 2026, n. 2758
L’INPS – con Messaggio dell’8 settembre 2026, n. 2758 – ha comunicato che sono ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo connesso ai contratti di solidarietà (CdS) accompagnati da CIGS le imprese destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive in argomento i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si sono conclusi entro il 30 novembre 2025.
Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
- nell’elemento <CausaleACredito> devono inserire il codice causale già in uso “L972”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2024”;
- nell’elemento <ImportoACredito> devono indicare il relativo importo.
Tali operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il 16 dicembre 2026.
Le imprese che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).
INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI
Gestione artigiani e commercianti: al via l’emissione di Avvisi Bonari rate con scadenza agosto 2025, novembre 2025 e febbraio 2026
INPS, Messaggio 9 settembre 2026, n. 2775
L’INPS – con Messaggio del 9 settembre 2026, n. 2775 – ha comunicato che sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli Avvisi Bonari relativi alle rate riguardanti la contribuzione fissa con scadenza nei mesi di agosto 2025, novembre 2025 e febbraio 2026 per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli Artigiani ed esercenti attività commerciali.
Gli Avvisi Bonari sono a disposizione del contribuente all’interno del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” ai seguenti percorsi: per la comunicazione: “Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti” > “Comunicazione bidirezionale” > “Atti emessi” > “Avvisi bonari generalizzati”; per il modello F24 precompilato: “Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari – Com. di Debito – Codeline per regolarizzazione”.
Contestualmente, verrà inviata una e-mail di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito il proprio indirizzo di posta elettronica.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Pubblicato il modulo TFR3 relativo ai lavoratori di nuova assunzione a decorrere dal 1° luglio 2026
In data 8 settembre 2026, nella sez. “pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato il Decreto MLPS/MEF del 4 settembre 2026, attuativo dell’art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla Legge di Bilancio 2026, con il correlato modulo TFR3 (Allegato A), istituito al fine di dare attuazione alle novità in materia di previdenza complementare introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, con particolare riferimento alle nuove modalità di conferimento tacito o automatico del TFR.
Il modulo TFR3 in formato digitale potrà essere compilato online, ed eventualmente notificato al datore di lavoro, nel rispetto della normativa vigente in materia di identificazione dell’utente, protezione dei dati personali e dematerializzazione.
Il modulo contiene:
- l’attestazione dell’avvenuta informativa ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252;
- l’indicazione delle opzioni esercitabili dal lavoratore ai sensi dell’articolo 8, comma 7-quater , di cui al medesimo decreto;
- le dichiarazioni relative alla posizione previdenziale pregressa ai sensi dell’articolo 8, comma 9-bis, di cui al medesimo decreto;
- le avvertenze relative agli effetti dell’adesione automatica di cui all’articolo 8, commi 7, 7-bis, 7-ter e 7-quinquies, di cui al medesimo decreto.
APPROFONDIMENTI
INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI
INAIL: prorogato il termine per il caricamento della documentazione del Bando ISI 2025
In data 8 settembre 2026, l’INAIL ha comunicato d’aver prorogato entro le ore 18 del 26 ottobre 2026, la scadenza per il caricamento della documentazione a completamento delle domande ammesse negli elenchi cronologici provvisori CD e NCD.
Com’è noto, l’Avviso ha l’obiettivo di incentivare le imprese alla realizzazione di progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli all’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per ridurre in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare l’efficienza e la sostenibilità complessiva e diminuire i livelli di rumorosità o il rischio infortunistico o quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.
L’iniziativa è rivolta:
- alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura (CCIAA) secondo le distinzioni di seguito specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento;
- agli enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017, come modificato dal D.Lgs. n. 105/2018, limitatamente all’Asse 1.1, tipologia di intervento d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone.
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto principale suddivise in 5 Assi di finanziamento:
- progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all’allegato 1.1) – Asse di finanziamento 1;
- progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’allegato 1.2) – Asse di finanziamento 1;
- progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all’allegato 2) – Asse di finanziamento 2;
- progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’allegato 3) – Asse di finanziamento 3;
- progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’allegato 4) – Asse di finanziamento 4;
- progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’allegato 5) – Asse di finanziamento 5.
Per gli Assi di finanziamento 1.1, 2, 3 e 4, le imprese hanno la facoltà di affiancare al progetto principale un intervento aggiuntivo, selezionabile tra quelli espressamente previsti, per ciascun Asse, nella sezione «interventi aggiuntivi».
Le risorse finanziarie destinate dall’Inail ai progetti ammessi sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.
Di tale ripartizione è data evidenza nell’allegato “Isi 2025 – risorse economiche”, parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali.
Il finanziamento concedibile è a fondo perduto, calcolato sulle spese sostenute al netto dell’iva, secondo le seguenti specifiche:
- per gli Assi 1.1, 2, 3, 4 nella misura del 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;
- per l’Asse 1.2 nella misura dell’80% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;
- per l’Asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura:
- fino al 65% per i destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
- fino all’80% per i destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).
L’ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di € 5.000,00 e un importo massimo di € 130.000,00; non è previsto limite minimo per le imprese con meno di 50 dipendenti richiedenti un finanziamento per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse 1.2).
Per gli Assi di finanziamento 1.1, 2, 3 e 4, le imprese hanno la facoltà di affiancare al progetto principale un intervento aggiuntivo, selezionabile tra quelli espressamente previsti, per ciascun Asse, nell’elenco degli interventi aggiuntivi ammissibili.
L’intervento aggiuntivo può essere finanziato fino all’80% del suo valore, entro un limite massimo pari alla minore cifra tra l’importo massimo erogabile di € 20.000,00 e l’importo corrispondente al residuo del massimale finanziabile calcolato sottraendo da € 130.000,00 l’importo richiesto per il progetto principale.
INCENTIVI ALLE AZIENDE
Filiera della moda: al via le agevolazioni del MIMIT
Il Ministero delle Imprese e del made in Italy – con decreto 6 agosto 2026 – ha definito le modalità di attuazione delle agevolazioni alle PMI della filiera della moda.
Le risorse destinate all’agevolazione, pari a cento milioni di euro, avranno le seguenti riserve:
- il 25% sarà destinato alle iniziative proposte da imprese di micro e piccola dimensione;
- il 40% sarà destinato alle iniziative da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente provvedimento le piccole e medie imprese in possesso dei seguenti requisiti:
- essere regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
- operare nella “filiera” della moda: le PMI dovranno svolgere almeno una delle attività presenti nell’allegato 1 del decreto;
- non essere sottoposte a procedura concorsuale con finalità liquidatorie e a qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo il Codice della crisi d’impresa;
- non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà secondo il regolamento GBER;
- non aver beneficiato di un importo complessivo di aiuti de minimis che determini il superamento dei massimali previsti dalla disciplina europea di riferimento.
Sono escluse dalle agevolazioni le PMI:
- nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dal codice delle leggi antimafia;
- nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva;
- i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
- che non risultino in regola con il DURC;
- che non abbiano adempiuto all’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni catastrofali.
Le agevolazioni sono destinate alle PMI che realizzano piani di sviluppo che prevedono programmi di investimento nel settore della moda.
In particolare, le agevolazioni sono dirette a:
- creare una nuova unità produttiva;
- ampliare la capacità di produzione di un’unità produttiva già esistente;
- riconvertire e/o ristrutturare un’unità produttiva già esistente;
- acquisire attivi di uno stabilimento esistente.
Il piano di sviluppo può essere realizzato in forma congiunta da parte di più PMI, fermo restando un numero complessivo di PMI partecipanti non inferiore a tre e non superiore a sei. Ai fini della presentazione del piano di sviluppo in forma congiunta, le PMI partecipanti sono tenute a rappresentare puntualmente la natura dei collegamenti esistenti o previsti e gli obiettivi comuni perseguiti e posti a base della presentazione di un piano di sviluppo congiunto.
I programmi dovranno essere realizzati nel territorio nazionale e dovranno prevedere spese ammissibili di importo non inferiore complessivamente ad € 1.000.000 e non superiore ad € 20.000.000.
I programmi devono inoltre:
- essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda;
- prevedere un termine di ultimazione non superiore a trentasei mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni (ferma restando la possibilità da parte del Ministero, su richiesta motivata del soggetto beneficiario, di autorizzare una proroga del predetto termine non superiore a dodici mesi).
Le spese ammissibili, in relazione al progetto di riferimento, sono le seguenti: