Prossime scadenze per l’impresa 4 marzo 2025, n. 461

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Fonte MySolution

NUOVE LEGGI

Convertito in legge il decreto Milleproroghe 2025

D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (24 febbraio 2025, n. 45) la Legge 21 febbraio 2025, n. 15, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (il cosiddetto decreto Milleproroghe 2025).

PREVIDENZA

Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2025

INPS, Circolare 7 febbraio 2025, n. 38

Con la Circolare 7 febbraio 2024, n. 38, l’INPS ha comunicato che, per l’anno 2025, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 18.555,00 euro.

DICHIARAZIONI

Scadenza al 17 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2025)

Entro il 17 marzo 2025 (il 16 cade di domenica), i sostituti d’imposta devono consegnare ai percipienti e trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le CU2025 per redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
Si ricorda che anche quest’anno la trasmissione delle Certificazioni Uniche dei redditi esclusi dal modello 730 potrà essere effettuata entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY) e quindi entro il 31 ottobre 2025. 

IMPOSTE DIRETTE

Entro il 17 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, entro il 17 marzo 2025 (il 16 marzo cade di domenica), ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES), residenti e non residenti, corrisposti nell’anno di imposta precedente.
La Cupe viene rilasciata da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a., rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.a. e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli S.p.a., società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.
La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).
La certificazione non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Versamento entro il 31 marzo 2025 per il ravvedimento speciale

Per i soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB) per i periodi di imposta 2024 e 2025, è ora possibile adottare il regime di ravvedimento di cui all’ art. 2-quater del D.L. n. 113 del 9 agosto 2024, convertito dalla Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 e modificato dal D.L. n. 155 del 19 ottobre 2024 (cosiddetto “ravvedimento speciale”).
L’esercizio di tale opzione consente di ottenere, anche con riferimento alle annualità dal 2018 al 2022 ancora accertabili, l’esclusione dalle rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, nonché quelle di cui all’art. 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP.
L’eventuale adesione al ravvedimento speciale potrà avvenire solo mediante presentazione, entro il 31 marzo 2025, del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive.
L’adesione o meno al ravvedimento speciale rappresenta per il contribuente che ha già aderito al concordato preventivo biennale (CPB) una scelta facoltativa. L’adesione potrebbe rivelarsi “inutile” per i contribuenti che non sarebbero comunque stati soggetti a una verifica rientrante tra quelle disattivate dall’adesione; ma è una informazione che oggi non è disponibile né ragionevolmente prevedibile. 

SOCIETÀ

Al 17 marzo la tassa di vidimazione 2025 dei libri sociali

Entro il 17 marzo (il 16 cade di sabato):

  • le società di capitali,
  • le società consortili,
  • le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
  • gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.
Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):

  • le società di persone,
  • le società cooperative,
  • le società di mutua assicurazione,
  • gli enti non commerciali,
  • le società di capitali sportive dilettantistiche.

La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2025 sarà di:

  • 309,87 euro per la generalità delle società;
  • 516,46 euro per le società con capitale sociale all’1° gennaio 2025 superiore a 516.456,90 euro.

Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 17 marzo 2025.
Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante modello F24 (codice tributo 7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali).
L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Rottamazione cartelle: online il servizio per chiedere la domiciliazione bancaria delle rate

Tra le modalità disponibili per effettuare i versamenti derivanti dalla cosiddetta rottamazione-quater delle cartelle, i contribuenti possono scegliere di attivare il servizio di addebito diretto sul conto corrente, che consente di evitare “dimenticanze”. Ricordiamo che il mancato versamento di una rata, eseguito oltre il termine ultimo, oppure il versamento di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, determina la perdita dei benefici della definizione agevolata.
L’attivazione del mandato di addebito diretto (Sdd) delle rate della definizione agevolata può essere richiesta utilizzando il servizio disponibile nell’area riservata del sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione: dalla sezione “Definizione agevolata” si entra nel servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” dove il contribuente può visualizzare il riepilogo dei piani di pagamento attivi a lui intestati e per ciascuno compilare la richiesta.
Inviata la richiesta, il sistema genera una e-mail di presa in carico che arriva all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di domanda. Successivamente, una seconda e-mail comunicherà l’esito della richiesta e la rata che sarà pagata con l’addebito sul conto corrente. Affinché la domiciliazione sia valida per la prima rata in scadenza, il contribuente deve ricevere la conferma dell’attivazione del servizio non oltre i 10 giorni lavorativi antecedenti il temine della rata stessa. 

IVA

Gestione del credito IVA per i soggetti che hanno aderito al CPB

Agenzia delle Entrate, FAQ 24 febbraio 2025

Con una faq pubblicata il 24 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che chi aderisce al concordato preventivo biennale, per il biennio 2024-2025, può usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017 partire dal 2024a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale del contribuente che ha accettato la proposta del Fisco.
Ricordiamo che i suddetti benefici previsti dall’art. 9-bis consistono, con riferimento ai diversi livelli di affidabilità ISA, nell’esonero:

  • dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA per un importo non superiore a 70mila euro;
  • dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70mila euro annui.

CONTABILITÀ

Imprese in contabilità semplificata: obbligo di dettaglio delle rimanenze di magazzino

Corte di Cassazione, Ordinanza 27 gennaio 2025, n. 1861

Con l’Ordinanza n. 1861 del 27 gennaio 2025, la Corte di Cassazione, esprimendosi in tema di imposte sui redditi di impresa, ha chiarito che anche le imprese minori in contabilità semplificata sono tenute a indicare annualmente, nel registro degli acquisti ai fini IVA, il valore delle rimanenze, riportando la suddivisione dei beni in categorie omogenee, per tipologia e quantità, in conformità alla disciplina tributaria sulla valutazione delle rimanenze, non potendo limitarsi all’annotazione dell’importo globale.
L’assenza di tali indicazioni di dettaglio, qualora richieste dai verificatori, può essere sanata dal contribuente nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica. In caso contrario, l’Amministrazione finanziaria può ritenere inattendibile la contabilità e procedere all’accertamento induttivo.

AGEVOLAZIONI

Piano Transizione 5.0: nuovi chiarimenti del MIMIT

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, FAQ Transizione 5.0

Sul sito internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è disponibile la versione aggiornata in data 24 febbraio 2025 delle FAQ relative al Piano Transizione 5.0, concernenti le caratteristiche generali del Piano, la procedura per l’accesso all’agevolazione, i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, il calcolo del risparmio energetico, la determinazione dell’importo del credito d’imposta, gli impianti per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la formazione, la cumulabilità delle agevolazioni, i controlli e le verifiche.
In particolare, l’ultimo aggiornamento riguarda la modifica della FAQ n. 4.19 e, in particolare, chiarisce che, ai fini della procedura semplificata per il calcolo della riduzione dei consumi energetici, non è previsto l’obbligo di rottamazione del bene obsoleto sostituito.
Altri chiarimenti sono stati recentemente pubblicati nella versione del 21 febbraio 2025 e riguardano:

  • l’introduzione del nuovo capitolo “Procedura semplificata (comma 9-bis dell’art. 38)” con 4 nuove FAQ che chiariscono le modalità di applicazione della procedura semplificata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025;
  • la pubblicazione della FAQ n. 2.17 relativa alla gestione dei contratti di vendita con patto di riservato dominio;
  • la pubblicazione della FAQ n. 2.18, concernente la validità degli attestati di conformità/perizia asseverata rilasciati per Transizione 4.0;
  • la pubblicazione della FAQ n. 4.18, relativa alla verifica dei requisiti obbligatori di risparmio energetico nel settore della distribuzione automatica;
  • la revisione completa della sezione sulla cumulabilità delle agevolazioni, con particolare riferimento alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025;
  • la modifica della FAQ n. 10.1, concernente l’aggiornamento dell’interpretazione riguardante l’eccezione riportata all’art. 5, comma 1, lett. d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024, relativa alle attività nel cui processo produttivo viene generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

AGEVOLAZIONI

Start up innovative: certificazione dei requisiti per le agevolazioni agli investitori

Alle persone fisiche che hanno investito somme nel capitale di start up innovative è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 30% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 1.000.000 euro annui. In alternativa, per gli investimenti effettuati dal 19 maggio 2020 e fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, è riconosciuta una detrazione IRPEF del 50% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 100.000 euro.
Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
La cessione, anche parziale, dell’investimento prima dei tre anni prevede la cancellazione del beneficio e l’obbligo di restituire l’importo oggetto di detrazione, unitamente agli interessi legali.
In caso di decadenza dall’agevolazione, il beneficiario dovrà riversare, in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui ha effetto la decadenza, l’ammontare dell’agevolazione nella misura del risparmio di imposta, oltre agli oneri legali.
Se l’investitore è un soggetto IRES (persona giuridica) è invece prevista una deduzione sull’imponibile IRES pari al 30% per un importo di investimento massimo pari a 1.800.000 di euro.
Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
La recente Legge sulla Concorrenza ha tuttavia introdotto restrizioni per chi detiene partecipazioni qualificate o fornisce servizi alla start up.
Per ottenere e mantenere il beneficio fiscale, è necessario certificare l’investimento e conservare documenti specifici.

IVA

Proroga per la fattura elettronica per operatori sanitari

D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, art. 3

Il decreto Milleproroghe ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari.
La precedente scadenza del 31 marzo 2025 era stata fissata dallo stesso Decreto.
Per tutto il 2025, le fatture per prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche dovranno essere emesse in formato cartaceo. O, in alternativa, in formato elettronico non in transito dallo SdI. Si veda la circolare, Agenzia delle Entrate 17 giugno 2019, n. 14/E.
Nello specifico, il divieto è previsto:

  • dall’art. 10-bis, D.L. n. 119/2018, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, con riferimento alle fatture emesse verso privati e da trasmettere al sistema T.S. (medici, farmacie, fisioterapisti, logopedisti, ecc.);
  • dall’art. 9-bis, comma 2, D.L. n. 135/2018, per i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, relativamente alle prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.

Dunque gli operatori sanitari fatturano ancora con il cartaceo per le prestazioni rese ai privati. Ci sono dei casi in cui però anche i soggetti in esame sono tenuti alla fatturazione elettronica tramite SdI, ad esempio nel caso di fatturazione di prestazioni sanitarie a “soggetti giuridici”.

IMPOSTE INDIRETTE

Patti di famiglia e tassazione delle “attribuzioni compensative”

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 14 febbraio 2025, n. 12/E

Con Risoluzione n. 12/E del 14 febbraio, l’Agenzia delle Entrate, in considerazione dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione alle “attribuzioni compensative” disposte dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, l’aliquota e la franchigia sono determinate tenendo conto del rapporto di parentela o di coniugio intercorrente tra disponente e legittimario non assegnatario.
Alla luce dei chiarimenti forniti, l’Agenzia invita gli Uffici a riesaminare i procedimenti pendenti applicando le indicazioni sopra riportate.

AGEVOLAZIONI

Ristrutturazioni condominiali: nuove indicazioni per gli amministratori

Agenzia delle Entrate, FAQ Ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le FAQ in materia di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali, con nuove indicazioni relative ad adempimenti e oneri di comunicazione a carico degli amministratori.
L’art. 2 del D.M. 1 dicembre 2016 ha previsto, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, da parte degli amministratori di condominio, delle spese sostenute dal condominio con indicazione delle quote di spesa imputate ai singoli condòmini con le modalità previste con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Nella nuova risposta fornita, l’Agenzia delle Entrate chiarisce innanzitutto che non sono previste soglie minime per la trasmissione del dato né è prevista la possibilità per il singolo condòmino di esercitare opposizione all’inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata.
In via eccezionale, è stato previsto l’esonero dall’invio della comunicazione dei dati nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente, per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni tutti i condòmini abbiano optato, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto.

APPROFONDIMENTI

NUOVE LEGGI

Le novità del decreto Milleproroghe 2025 convertito in legge

D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (24 febbraio 2025, n. 45) la Legge 21 febbraio 2025, n. 15, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (il cosiddetto decreto Milleproroghe 2025).
Tra le principali novità in ambito fiscale segnaliamo:

  • la proroga fino al 31 dicembre 2025 del termine previsto per l’accesso al 5 per mille da parte delle ONLUS;
    • l’estensione a tutto il 2025 del divieto di emissione fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio al Sistema Tessera Sanitaria;
    • la proroga al 1° gennaio 2026 dell’operatività del nuovo regime di esenzione IVA previsto per gli enti associativi;
    • la proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025 del termine entro il quale le imprese con sede legale in Italia e le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia sono tenute alla stipula di contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali, di cui all’art. 1, comma 101, Legge n. 213/2023, a danno dei beni materiali da queste detenuti;
    • la riammissione alla “rottamazione-quater” per i contribuenti decaduti al 31 dicembre 2024. Possono essere riammessi alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 i debitori che, al 31 dicembre 2024, siano incorsi nell’inefficacia della definizione per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla procedura medesima. La riammissione in oggetto opera limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni rese ai fini della predetta adesione. È possibile beneficiare della riammissione presentando, entro il 30 aprile 2025, l’apposita dichiarazione con le modalità, esclusivamente telematiche, pubblicate dall’agente della riscossione nel proprio sito Internet. Nella medesima dichiarazione, il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 10;
    • il rinvio del termine (in favore dell’Agenzia delle Entrate), dal 28 febbraio al 17 marzo 2025, entro cui è prevista l’approvazione e la disponibilità in formato elettronico dei modelli dichiarativi 2025 e delle relative istruzioni e specifiche tecniche e conseguentemente della data a partire dalla quale sarà possibile presentare detti modelli, che slitta dal 15 al 30 aprile 2025;
    • l’estensione del credito d’imposta per le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, con un limite di spesa di 80 milioni di euro;
    • il riconoscimento del credito d’imposta Transizione 5.0 anche per gli investimenti sostenuti precedentemente alla presentazione della domanda di accesso, a condizione che siano effettuati dal 1° gennaio 2024;
    • l’estensione al 2025 degli incentivi fiscali per contrastare l’aumento dei costi di energia elettrica, gas e carburanti;
    • la proroga fino al 31 dicembre 2025 del termine previsto per l’accesso al 5 per mille da parte delle ONLUS;