Fonte: MySolution
IN BREVE
IVA
In vigore dal 1° gennaio 2027 il nuovo Testo Unico IVA
Con l’approvazione del D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026, Suppl. Ord. n. 4), l’ordinamento tributario italiano compie uno storico passo verso la semplificazione e il riordino delle imposte indirette. Dopo oltre mezzo secolo di onorato servizio, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 lascia il posto al nuovo Testo Unico dell’IVA.
Il nuovo Testo Unico non si limita però a sostituire il D.P.R. n. 633/1972, ma assorbe e unifica altre fonti precedentemente frammentate:
- la disciplina delle operazioni intracomunitarie (D.L. n. 331/1993);
- il regime del margine per beni usati, antiquariato e arte (D.L. n. 41/1995);
- le disposizioni complementari in tema di fatturazione elettronica e trasmissione telematica (D.Lgs. n. 127/2015).
Restano invece disciplinati da autonomi testi normativi gli ambiti relativi a sanzioni e accertamento.
Il provvedimento ha carattere prevalentemente compilativo: non vengono stravolti i principi sostanziali dell’imposta, ma l’intera materia viene riscritta secondo una sequenza logica aderente all’ossatura della Direttiva comunitaria 2006/112/CE.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Le novità per il concordato preventivo previste dal decreto Omnibus
D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, artt. 28 e 29
Il recente decreto correttivo Omnibus (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148) apporta modifiche sostanziali alla disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).
Le nuove misure, applicabili a partire dal biennio 2026/2027, introducono una serie di premialità e semplificazioni dirette ai contribuenti che decideranno di “rinnovare” il patto con il Fisco.
IVA
Novità IVA: ampliati i termini per la detrazione
D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, art. 12
l recente decreto correttivo Omnibus (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148) ha introdotto significative modifiche alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, con particolare attenzione al diritto alla detrazione. La disposizione interviene direttamente sugli artt. 19 e 25 del D.P.R. n. 633/1972, ampliando considerevolmente il periodo temporale entro il quale i contribuenti possono esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi.
Questa modifica normativa rappresenta un importante passo verso la semplificazione e la tutela del contribuente, armonizzando le tempistiche di detraibilità con le dinamiche operative delle imprese. Il nuovo impianto normativo, operativo a partire dal 2026, permette infatti di esercitare la detrazione, al più tardi, in occasione della presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. Tale estensione supera le rigidità precedenti, offrendo agli operatori economici una maggiore flessibilità nella gestione degli adempimenti contabili e nella regolarizzazione di eventuali omissioni documentali o formali.
L’intervento si inserisce nel più ampio quadro di revisione del sistema tributario nazionale, mirato a ridurre il contenzioso fiscale derivante da mere irregolarità formali o da ritardi nella ricezione della documentazione di acquisto. È fondamentale che i soggetti passivi d’imposta valutino attentamente l’impatto di tale novità sulla propria contabilità, verificando la corretta applicazione dei nuovi termini nelle dichiarazioni correnti. La norma, nel concedere questo margine temporale più ampio, richiede comunque una tenuta rigorosa dei registri contabili, affinché l’esercizio del diritto alla detrazione avvenga sempre nel pieno rispetto delle condizioni sostanziali previste dal legislatore.
IVA
Liquidazione automatizzata dell’IVA: procedure per dichiarazioni omesse
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 28 agosto 2026, n. 239129
Con il provvedimento del 28 agosto 2026, n. 239129, l’Agenzia delle Entrate ha definito le disposizioni attuative per la liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale, introducendo procedure automatizzate basate sull’incrocio di banche dati. Tale intervento mira a efficientare l’attività di accertamento, valorizzando le informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria.
La procedura consente all’Agenzia di determinare l’IVA dovuta utilizzando le fatture elettroniche emesse e ricevute, i corrispettivi telematici, le comunicazioni periodiche (LIPE) e i versamenti già effettuati dal contribuente. È importante notare che, nel calcolo dell’imposta, non viene considerato l’eventuale credito d’imposta risultante dalla dichiarazione IVA dell’anno precedente, focalizzandosi esclusivamente sui flussi dell’anno oggetto di controllo.
Il contribuente riceverà una comunicazione via PEC contenente le risultanze del controllo. A seguito del ricevimento, è concesso un termine di 60 giorni per segnalare eventuali errori, fornire chiarimenti o procedere al pagamento delle somme dovute. Se il pagamento viene effettuato entro tale termine, la sanzione per l’omessa dichiarazione è ridotta a un terzo, senza possibilità di avvalersi della rateizzazione o della compensazione in F24. In caso di mancato adempimento entro i termini previsti, le somme verranno iscritte direttamente a ruolo a titolo definitivo. Questa modalità operativa non pregiudica, in ogni caso, la possibilità per l’Agenzia di attivare l’ordinaria attività di accertamento per ulteriori verifiche.
IVA
Chiarita l’incompatibilità fiscale dal 2027 tra regime IOSS e forfetario
Il quadro normativo relativo all’IVA nell’e-commerce subisce un ulteriore consolidamento in vista delle modifiche operative che entreranno in vigore il 1° gennaio 2027. Sulla scia del recepimento della direttiva 2025/516/UE (c.d. “Direttiva ViDA”), emerge con chiarezza il principio di incompatibilità tra il regime dello sportello unico per le importazioni (IOSS) e il regime di franchigia per le piccole imprese. Le note esplicative aggiornate e la prassi comunitaria mirano a prevenire distorsioni nell’applicazione dell’imposta, stabilendo un divieto di cumulo tra i due regimi semplificati.
In termini pratici, il soggetto passivo che abbia optato per il regime delle piccole imprese non potrà avvalersi contestualmente dell’IOSS, e viceversa. Sebbene tale orientamento trovasse già riscontro nelle linee guida del Comitato IVA, le recenti consultazioni sullo schema di recepimento della normativa comunitaria hanno definitivamente superato i precedenti dubbi interpretativi sollevati dalla prassi nazionale, sancendo in modo esplicito l’incompatibilità. Ciò include anche il regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014, che risulta incompatibile con l’adesione all’IOSS.
La portata di tale restrizione è rilevante per le realtà imprenditoriali che operano nel commercio elettronico transfrontaliero. Gli operatori dovranno procedere a una pianificazione fiscale attenta, valutando la convenienza dell’uno o dell’altro regime in funzione del proprio modello di business e dei mercati di riferimento. L’adesione all’IOSS, pur semplificando gli adempimenti doganali e dichiarativi per le vendite a distanza, preclude l’accesso ai benefici fiscali dei regimi agevolati domestici. La corretta opzione richiede una valutazione strategica che tenga conto non solo della gestione operativa del commercio online, ma anche della compatibilità complessiva con la posizione IVA soggettiva.
AGEVOLAZIONI
Credito d’imposta per il gasolio agricolo: istruzioni e scadenze per l’accesso
Istruzioni Operative 5 agosto 2026, n. 72 prot. 65982
Il MASAF ha reso operativo il credito d’imposta destinato alle imprese agricole per compensare i maggiori costi sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina, necessari per l’attività produttiva. Il provvedimento, definito dal D.M. 24 luglio 2026 e supportato dalle istruzioni operative AGEA n. 72 del 5 agosto 2026, disciplina l’agevolazione relativa agli acquisti effettuati nel periodo da marzo a maggio 2026.
L’agevolazione è riconosciuta fino al 20% della spesa sostenuta, con un limite massimo per singola impresa fissato a 50.000 euro. È importante sottolineare che il diritto al credito sorge al momento della consegna del carburante; pertanto, sono ammissibili anche fatture emesse successivamente al 31 maggio 2026, purché relative a prodotti consegnati entro tale data. La procedura di richiesta deve essere perfezionata esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma dedicata sul sito dell’AGEA, anche con l’assistenza dei CAA, entro il termine perentorio del 30 settembre 2026.
Il credito riconosciuto sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 a partire dal giorno successivo al provvedimento di concessione, e comunque entro il 31 dicembre 2026. Si precisa che, qualora l’ammontare complessivo dei crediti richiesti dovesse eccedere le risorse stanziate, l’aliquota del 20% sarà soggetta a rideterminazione proporzionale, in base al rapporto tra il limite di spesa complessivo e la somma dei crediti effettivamente ammissibili.
IVA
Trasmissione corrispettivi telematici: introdotta la soglia di tolleranza del 5%
D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, art. 33
Una delle novità di rilievo introdotte dal decreto correttivo Omnibus riguarda la modifica del regime sanzionatorio per le violazioni in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. La norma prevede una soglia di tolleranza del 5% per gli errori meramente formali che non abbiano inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA.
In particolare, la sanzione di 100 euro per singola trasmissione (con un limite massimo di 1.000 euro per trimestre) non troverà applicazione nel caso in cui, tra il numero delle operazioni regolate tramite pagamento elettronico registrate e il numero dei pagamenti effettivamente accettati, si riscontri una discrepanza inferiore o uguale a tale soglia percentuale. Questa misura risponde all’esigenza di distinguere le infrazioni sostanziali, che comportano un effettivo minor versamento d’imposta, dalle discrasie tecniche o materiali che possono verificarsi nella prassi operativa quotidiana dei commercianti.
L’intervento mira a ridurre il rischio sanzionatorio per gli esercenti, introducendo criteri di maggiore ragionevolezza nel rapporto tra adempimento e accertamento. Tuttavia, resta ferma la necessità di un monitoraggio costante e di una corretta gestione dei sistemi di pagamento e di emissione degli scontrini, poiché la soglia di tolleranza opera unicamente nei limiti specificati e non esonera dal rispetto degli obblighi di corretta memorizzazione dei dati fiscali.
AGEVOLAZIONI
Iper ammortamenti: termine perentorio di 60 giorni per le comunicazioni di conferma
La gestione delle agevolazioni relative all’iper ammortamento ex legge n. 199/2025 richiede la massima attenzione al rispetto delle scadenze procedurali. In linea con il decreto ministeriale del 7 maggio 2026, le imprese che hanno ottenuto un esito positivo della comunicazione preventiva da parte del GSE devono trasmettere la comunicazione di conferma entro un termine perentorio di 60 giorni.
Le istruzioni operative, aggiornate al 21 luglio 2026, hanno fugato ogni dubbio interpretativo: il computo dei giorni è da intendersi come 60 giorni di calendario, eliminando il riferimento precedente ai giorni “lavorativi”. L’inosservanza di tale termine comporta il mancato perfezionamento della procedura di accesso al beneficio fiscale.
È opportuno sottolineare che la comunicazione di conferma rappresenta un passaggio formale essenziale, da redigere secondo lo specifico modello predisposto. Il revisore legale, chiamato a certificare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili, deve verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato e la documentazione contabile prodotta dall’impresa. Si raccomanda pertanto di avviare tempestivamente l’attività di verifica documentale, analizzando fatture, pagamenti e verbali di interconnessione, per garantire la completezza del fascicolo a corredo della pratica. La tracciabilità delle operazioni e la conformità documentale costituiscono il presupposto imprescindibile per l’attestazione del credito d’imposta e per la tenuta dello stesso in caso di futuri controlli dell’Autorità fiscale.
AGEVOLAZIONI
Detrazioni start up innovative e SAFE: il riconoscimento del criterio di cassa
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 8 luglio 2026, n. 137
Con la risposta n. 137 dell’8 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha risolto le precedenti incertezze interpretative, confermando in modo formale l’ammissibilità dei contratti SAFE (Simple Agreement for Future Equity) e degli strumenti in convertendo alle agevolazioni fiscali per investimenti in start up innovative.
L’Agenzia ha chiarito che il diritto alla detrazione fiscale sorge fin dal momento del versamento delle somme (principio di cassa), senza dover attendere l’effettiva conversione del contratto in quote o azioni. Affinché il beneficio fiscale maturi immediatamente nell’anno d’imposta dell’esborso, è necessario il rispetto dei seguenti requisiti:
- vincolo di bilancio: il capitale versato deve essere iscritto dalla start up in una specifica riserva patrimoniale non distribuibile, espressamente destinata a un futuro aumento di capitale;
- adempimenti formali: deve essere effettuata l’istanza preventiva da parte del legale rappresentante della start up sulla piattaforma del MIMIT per la verifica della capienza del plafond de minimis.
Il beneficio maturato non decade qualora la riserva venga successivamente intaccata a copertura di fisiologiche perdite d’esercizio della start up. L’unica fattispecie che determina la perdita dell’agevolazione è la restituzione effettiva delle somme all’investitore prima del termine del triennio di mantenimento (holding period).
La posizione espressa nella risposta n. 137/2026 supera definitivamente il quadro di incertezza documentato nei lavori parlamentari dell’inizio del 2025. In quel periodo, un’applicazione rigida del decreto interministeriale 28 dicembre 2020, spesso confermata dal MEF in risposta a interrogazioni in Commissione Finanze, ancorava la maturazione del diritto alla formale esecuzione della conversione in capitale sociale.
Secondo l’impostazione precedente (oggi del tutto superata):
- il semplice versamento non bastava: il bonifico eseguito in esecuzione del contratto SAFE non consentiva di fruire della detrazione nell’anno d’imposta in cui avveniva il flusso finanziario;
- dipendenza dall’evento trigger: l’investitore era vincolato ad attendere la delibera di aumento di capitale e la successiva assegnazione delle quote societarie. Ciò generava un sensibile disallineamento temporale, e un disincentivo operativo, tra il momento dell’impegno economico e la fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi.
IMPRESE, PROFESSIONISTI
AI Act: dal 2 agosto operativi gli obblighi di trasparenza per imprese e professionisti
Commissione Europea, Codice di condotta sulla marcatura e l’etichettatura dei contenuti generati dall’IA
Dal 2 agosto 2026 sono entrati in vigore gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 50 del Regolamento UE 2024/1689, noto come “AI Act”, che impongono nuove responsabilità a fornitori e utilizzatori di sistemi di intelligenza artificiale. Le disposizioni mirano a garantire che le persone fisiche siano pienamente informate quando interagiscono con tali tecnologie.
I fornitori di sistemi di IA progettati per interagire direttamente con utenti umani hanno l’onere di sviluppare soluzioni che rendano palese l’interazione artificiale. Parallelamente, chi sviluppa sistemi capaci di generare contenuti sintetici – audio, immagini, video o testo – è tenuto alla marcatura degli output in un formato leggibile meccanicamente. Una particolare attenzione è dedicata ai contenuti “deepfake” o a testi diffusi per informare il pubblico su questioni di interesse generale: in questi casi, è obbligatorio dichiarare in modo chiaro e percepibile l’origine artificiale del materiale.
Per supportare il corretto adempimento, la Commissione Europea ha recentemente pubblicato il “Codice di condotta sulla marcatura e l’etichettatura dei contenuti generati dall’IA” e specifici orientamenti per i soggetti coinvolti. Queste misure sono fondamentali per allineare l’operatività aziendale ai nuovi standard di conformità digitale, minimizzando i rischi legali connessi all’utilizzo di strumenti di IA generativa nelle attività quotidiane. È necessario che le imprese che utilizzano software di ultima generazione verifichino tempestivamente le caratteristiche dei sistemi adottati per garantire la piena conformità alle nuove prescrizioni europee.
APPROFONDIMENTI
IVA
Riforma IVA: il nuovo Testo Unico in vigore dal 1° gennaio 2027
Con l’approvazione del D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026, Suppl. Ord. n. 4), l’ordinamento tributario italiano compie uno storico passo verso la semplificazione e il riordino delle imposte indirette. Dopo oltre mezzo secolo di onorato servizio, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 lascia il posto al nuovo Testo Unico dell’IVA.
Il nuovo Testo Unico non si limita però a sostituire il D.P.R. n. 633/1972, ma assorbe e unifica altre fonti precedentemente frammentate:
- la disciplina delle operazioni intracomunitarie (D.L. n. 331/1993);
- il regime del margine per beni usati, antiquariato e arte (D.L. n. 41/1995);
- le disposizioni complementari in tema di fatturazione elettronica e trasmissione telematica (D.Lgs. n. 127/2015).
Restano invece disciplinati da autonomi testi normativi gli ambiti relativi a sanzioni e accertamento.
Il provvedimento ha carattere prevalentemente compilativo: non vengono stravolti i principi sostanziali dell’imposta, ma l’intera materia viene riscritta secondo una sequenza logica aderente all’ossatura della Direttiva comunitaria 2006/112/CE.
La timeline: efficacia dal 1° gennaio 2027 ma transizione da gestire in anticipo
Sebbene il D.Lgs. n. 10/2026 sia formalmente in vigore da inizio 2026, il legislatore ha previsto un ampio differimento operativo:
- 19 gennaio 2026: approvazione definitiva del Testo Unico in Consiglio dei Ministri;
- 30 gennaio 2026: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
- anno 2026: periodo cuscinetto per consentire l’adeguamento dei software ERP, delle tabelle contabili e della contrattualistica;
- 1° gennaio 2027: piena efficacia operativa e contestuale abrogazione del D.P.R. n. 633/1972.
La nuova architettura: 18 Titoli, 171 articoli e 4 Tabelle
La nuova architettura si articola in 18 Titoli e 171 articoli, corredati da 4 nuove Tabelle che prendono il posto delle vecchie partizioni merceologiche:
| Nuova Tabella | Ambito di applicazione |
| Tabella A | Prodotti agricoli, ittici e beni/servizi ad aliquota ridotta (4%, 5%, 10%) |
| Tabella B | Prodotti soggetti a discipline e vincoli specifici previsti dai trattati UE |
| Tabella C | Spettacoli e attività ricreative (determinazione forfettaria base/detrazione) |
| Tabella D | Oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione per il regime del margine (art. 143) |
Tavola di raccordo per l’adeguamento aziendale ed ERP
Per gli uffici amministrativi e i fornitori di software gestionali, il passaggio comporterà una rimappatura delle causali contabili, delle descrizioni negli XML di fattura elettronica e dei modelli dichiarativi.
Di seguito una sintesi di alcune modifiche che si renderanno necessarie:
| Materia | Precedente norma | Nuovo articolo (TU IVA) | Impatto operativo per l’azienda |
| Cessioni di beni | Art. 2, D.P.R. n. 633/1972 | Art. 5 | Revisione causali di vendita interna e casistiche assimilate |
| Prestazioni di servizi | Art. 3, D.P.R. n. 633/1972 | Art. 10 | Aggiornamento descrizioni e tracciati XML per prestazioni |
| Cessioni Intra-UE | Art. 41, D.L. n. 331/1993 | Art. 39 | Raccordo con anagrafiche VIES e procedure di vendita estero |
| Momento impositivo |