Le principali scadenze per la gestione del personale

CONDIVIDI SUI SOCIAL

  • donne prive di impiego retribuito da almeno 24 mesi: i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, elemento “InfoAggcausaliContrib”:
    – in “CodiceCausale” il nuovo valore ED25;
    – nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” il numero di protocollo della domanda telematica;
    – nell’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” il valore “PROTOCOLLO”.
    – nell’elemento “AnnoMeseRif” l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
    – nell’elemento “BaseRif” l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese;
    – nell’el

    Circolare per il Cliente del 19 maggio 2025, n. 282

    A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 19 MAGGIO 2025 per MySolution
    • IN BREVE
      • Iscrizione al collocamento obbligatorio anche per le vittime di eventi stradali
      • Il nuovo modulo INL per le dimissioni per fatti concludenti
      • Bonus Giovani: i primi chiarimenti INPS
      • Bonus Donne: le istruzioni INPS
      • I nuovi termini per le richieste di saldo del contributo per Voucher per consulenza in innovazione
      • Incentivi occupazionali nei settori strategici: in GU il decreto attuativo
      • Attribuzione del nuovo codice ATECO ai datori di lavoro già iscritti
      • I chiarimenti MLPS sul rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale
    • APPROFONDIMENTI
      • Al via il bonus Giovani previsto dal DL Coesione
      • Al via il bonus Donne previsto dal DL Coesione
      • Le novità sul contributo per Voucher per consulenza in innovazione
    • PRINCIPALI SCADENZE

    IN BREVE

    COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

    Iscrizione al collocamento obbligatorio anche per le vittime di eventi stradali

    Legge 15 aprile 2025, n. 63

    Nella Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2025, n. 102 è stata pubblicata la legge 15 aprile 2025, n. 63, recante “Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale”.
    Tra le altre cose, si segnala che l’art. 5 estende l’ambito di applicazione delle disposizioni sul collocamento obbligatorio.
    In particolare, il diritto al collocamento obbligatorio viene esteso ai seguenti soggetti:

    • il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle di colui che abbia perso la vita in conseguenza degli eventi dannosi di cui sopra nonché l’altra parte dell’unione civile ovvero la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva ai sensi della L. 76/2016;
    • i parenti o affini che risultino fiscalmente a carico della persona deceduta nei tre anni precedenti l’evento;
    • chiunque subisca un’invalidità permanente superiore al 50% per effetto delle lesioni riportate in conseguenza degli eventi dannosi stessi.

    Tali soggetti godono del diritto al collocamento obbligatorio, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.
    Le assunzioni di questi soggetti non rientrano nella quota di riserva di cui all’art. 18, comma 2, legge 12 marzo 1999, n. 68.

    FINE RAPPORTO DI LAVORO

    Il nuovo modulo INL per le dimissioni per fatti concludenti

    INL, Nota 29 aprile 2025, prot. n. 3984

    L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 29 aprile 2025, prot. n. 3984- tenendo conto delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 6/2025, ha aggiornato il modello di comunicazione per la procedura delle dimissioni per fatti concludenti.
    La nuova versione presenta le seguenti modifiche:

    • obbligo di invio anche al lavoratore dipendente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
    • maggiori informazioni riguardanti il datore di lavoro e quelle del dipendente (incluso l’eventuale indirizzo Pec);
    • specifica del contratto a tempo determinato o indeterminato;
    • riferimento all’art. 47, D.P.R. n. 445/2000 per la dichiarazione dei giorni di assenza;
    • integrazione dell’informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell’Ispettorato.

    INCENTIVI ALLE AZIENDE

    Bonus Giovani: i primi chiarimenti INPS

    D.M. 11 aprile 2025, n. 66; INPS, Circolare 12 maggio 2025, n. 90

    In data 9 maggio 2025, sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato il decreto MLPS/MEF n. 66/2025 che definisce requisiti, criteri e i limiti per la fruizione del bonus Giovani, ex art. 22, decreto-legge n. 60/2024 (cd. decreto Coesione).
    L’INPS – con Circolare del 12 maggio 2025, n. 90 – ha reso note le istruzioni operative.

    Bonus Donne: le istruzioni INPS

    D.M. 11 aprile 2025, n. 67; INPS, Circolare 12 maggio 2025, n. 91

    In data 9 maggio 2025, sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato il decreto MLPS/MEF n. 67/2025 che definisce requisiti, criteri e i limiti per la fruizione del bonus Donne, ex art. 23, decreto-legge n. 60/2024 (cd. decreto Coesione).
    L’INPS – con Circolare del 12 maggio 2025, n. 91 – ha reso note le istruzioni operative.

    I nuovi termini per le richieste di saldo del contributo per Voucher per consulenza in innovazione

    MIMIT, D.Dirett. 5 maggio 2025

    Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – con decreto direttoriale del 5 maggio 2025 – ha prorogato i termini per la presentazione della richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni, relativa al Voucher per consulenza in innovazione.
    Nel dettaglio, il decreto prevede che la richiesta dovrà essere presentata entro il termine di 18 mesi decorrenti dalla data del decreto cumulativo di concessione delle agevolazioni nel quale è inserito il soggetto beneficiario.
    La trasmissione della richiesta è ammessa esclusivamente a seguito dell’integrale conclusione delle attività progettuali previste dal contratto e del completo pagamento delle spese ammissibili.

    Incentivi occupazionali nei settori strategici: in GU il decreto attuativo

    D.M. 3 aprile 2025

    Nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2025, n. 111 è stato pubblicato il decreto 3 aprile 2025, recante “Criteri e modalità attuative dell’esonero introdotte dell’art. 21 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Settori strategici)”.
    I contraenti sono i seguenti:

    • Datori di lavoro – imprese avviate, dal 1° luglio 2024 e al 31 dicembre 2025, da persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età.

    L’attività imprenditoriale (avviata sul territorio nazionale) deve avere le caratteristiche definite con il decreto emanato dal MLPS (di concerto con il MEF, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ed il Ministro delle imprese e del made in Italy) ed operare nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.
    Tali datori di lavoro dovranno, altresì, rispettare le disposizioni inerenti:
    – il DURC
    – le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
    – le disposizioni contenute nei CCNL
    – art. 31, D.Lgs. n. 150/2015.

    • Giovani che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età.

    L’esonero è riconosciuto, per un periodo al massimo pari a 36 mesi (e comunque, non oltre il 31 dicembre 2028), nella misura totale del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, entro il limite massimo di importo pari ad € 800 su base mensile.
    Lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma compatibili, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023 (maxideduzione del costo del lavoro).
    Le “nuove” imprese avviate possono richiedere all’INPS un contributo per l’attività pari ad € 500 mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Tale contributo è erogato dall’INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata.

    INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

    Attribuzione del nuovo codice ATECO ai datori di lavoro già iscritti

    INPS, Messaggio 13 maggio 2025, n. 1471

    L’INPS – con Messaggio del 13 maggio 2025, n. 1471 – ha ricordato che dal 1° aprile 2025 sono stati iscritti i nuovi datori di lavoro utilizzando il codice ATECO relativo alla nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025.
    La registrazione del nuovo codice è avvenuta anche per chi ha indicato il precedente codice ATECO 2007, attraverso la conversione automatica del corrispondente codice ATECO 2025.
    Al riguardo, l’Istituto ha comunicato che procederà ad attribuire progressivamente il codice ATECO 2025 a tutte le matricole che, al 1° aprile 2025, risultano già iscritte e che si trovano nello stato “Attiva” o “Riattivata”.

    LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

    I chiarimenti MLPS sul rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale

    MLPS, Circolare 5 maggio 2025, n. 10

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Circolare del 5 maggio 2025, n. 10 – ha fornito indicazioni operative in merito alla possibilità di lavorare nelle more della decisione sulla domanda di conversione di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale.
    Il provvedimento in specie, al fine di evitare il più possibile situazioni di lavoro irregolare o disoccupazione involontaria, ha precisato che, in virtù di un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della normativa vigente, sia applicabile anche ai procedimenti di conversione quanto previsto dall’art. 5, comma 9-bis, D.Lgs. n. 286/1998.
    Pertanto, il lavoratore straniero non solo nelle more del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, ma anche nei casi in cui sia in attesa della risposta sulla domanda di conversione del permesso per lavoro stagionale, potrà iniziare regolarmente l’attività lavorativa a carattere non stagionale.
    A ogni modo, restano ferme le altre condizioni previste dalla legge, ovvero che sia stata rilasciata la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della domanda di conversione e che vi sia stato il previo invio telematico del modello Unilav (in caso di lavoro subordinato) o la denuncia del rapporto di lavoro all’INPS (in caso di lavoro domestico).

    APPROFONDIMENTI

    INCENTIVI ALLE AZIENDE

    Al via il bonus Giovani previsto dal DL Coesione

    Operativo l’incentivo occupazionale bonus Giovani 2024/2025.
    Lo sgravio è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi in misura pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali INPS a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari ad € 500 su base mensile per ciascun lavoratore.
    Ai datori di lavoro privati che, dal 31 gennaio 2025 (data di autorizzazione della Commissione europea) e fino al 31 dicembre 2025, assumono lavoratori con sede nelle regioni:

    • Abruzzo
    • Molise
    • Campania
    • Basilicata
    • Sicilia
    • Puglia
    • Calabria
    • Sardegna

    l’esonero spetta nel limite massimo di importo pari ad € 650 su base mensile per ciascun lavoratore.
    L’ammontare dell’agevolazione non può in ogni caso superare il 50% dei costi salariali.
    L‘esonero spetta per l’assunzione dei soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato, anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
    L’esonero spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato, in precedenza, presso un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero medesimo (portabilità dell’esonero).
    Sono esclusi dall’applicazione del beneficio i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.
    L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (cd. maxi-deduzione del costo del lavoro).
    Per accedere agli incentivi per l’assunzione, i datori di lavoro devono soddisfare una serie di requisiti generali:
    – rispettare le normative relative al lavoro e alla contrattazione collettiva, comprese quelle sui diritti dei lavoratori e le condizioni di lavoro.
    – l’assunzione deve essere:

    • conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 150/2015 e alle normative sui diritti sindacali e sociali;
    • possedere il DURC;
    • in regola rispetto delle normative sui contratti di lavoro e degli obblighi di legge o contrattuali.

    – l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza per la riassunzione di lavoratori licenziati.
    La disciplina dettata dal decreto Coesione prevede che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o anche di un altro lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
    Per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° settembre 2024 e fino al 15 maggio 2025 (data di rilascio dell’apposito applicativo volto alla presentazione delle domande telematiche di riconoscimento dell’agevolazione), può essere riconosciuto il solo esonero di cui all’art. 22, comma 1, del D.L. n. 60/2024, nei limiti di importo di € 500 mensili, anche se la sede di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa sia collocata nelle Regioni della Zona Speciale unica del Mezzogiorno.
    La domanda da inoltrare all’INPS per via telematica deve contenere le seguenti informazioni:

    • dati identificativi dell’impresa;
    • dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;
    • tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
    • retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
    • indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.

    L’istanza deve essere presentata prima dell’assunzione: verificata la disponibilità delle risorse l’INPS assegna al datore di lavoro un termine perentorio di 10 giorni per provvedere all’assunzione incentivata.
    Il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione tramite il modulo telematico “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22- Giovani”, disponibile a decorrere dal 16 maggio 2025 all’interno del “Portale delle Agevolazioni”.
    La domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni/trasformazioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati (nelle ZES solo per i rapporti di lavoro non ancora in corso).
    L’esito viene comunicato a mezzo posta elettronica certificata (PEC), o a mezzo posta elettronica ordinaria (e-mail) qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS”, con le quali invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.
    Quanto all’esposizione in Uniemens, si segnalano le seguenti istruzioni:
    A) bonus giovani standard: in“DenunciaIndividuale”, nell’ elemento “InfoAggcausaliContrib”:
    – in “CodiceCausale”d deve essere riportato il nuovo valore “EG35”;
    – in “IdentMotivoUtilizzoCausale” deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
    – in “TipoIdentMotivoUtilizzo” deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”.
    B) bonus ZES: nell’elemento “InfoAggcausaliContrib” occorre indicare:
    – in “CodiceCausale” il nuovo valore “ES35”;
    – in “IdentMotivoUtilizzoCausale” il numero di protocollo della domanda telematica;
    – in “TipoIdentMotivoUtilizzo” deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”.
    Il recupero dei mesi pregressi (dal mese di settembre 2024 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di giugno 2025, luglio 2025 e agosto 2025.

    INCENTIVI ALLE AZIENDE

    Al via il bonus Donne previsto dal DL Coesione

    Operativo l’incentivo occupazionale bonus Donne 2024/2025.
    La misura dell’esonero è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari ad € 650 su base mensile per ciascuna lavoratrice.
    L’esonero spetta ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. In questo caso il beneficio si applica per complessivi 24 mesi.
    I medesimi esoneri spettano ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 31 gennaio 2025 (data di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea) e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea.
    Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, con contratto a tempo indeterminato, di donne occupate nelle professioni o settori caratterizzati da marcata disparità di genere, l’esonero spetta per un periodo massimo di 12 mesi (per l’anno 2025, si prende in considerazione il Decreto MLPS/MEF n. 3217 del 30 dicembre 2024).
    Le assunzioni incentivate devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Con riferimento ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
    L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
    Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico, i contratti di apprendistato e di lavoro intermittente.

    Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015, la fruizione dell’esonero contributivo di cui al presente decreto è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 e successive modificazioni.
    Ne deriva che, per accedere agli incentivi per l’assunzione, i datori di lavoro devono:

    • rispettare le normative relative al lavoro e alla contrattazione collettiva, comprese quelle sui diritti dei lavoratori e le condizioni di lavoro. L’assunzione deve essere conforme alle disposizioni del Dlgs. n. 150/2015 e alle normative sui diritti sindacali e sociali;
    • possedere il DURC;
    • rispettare le normative sui contratti di lavoro e degli obblighi di legge o contrattuali.

    Inoltre:

    • l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui la lavoratrice avente diritto all’assunzione venga utilizzata mediante contratto di somministrazione;
    • l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza;
    • presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione non devono essere in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratrici inquadrate a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
    • le lavoratrici non devono essere state licenziate nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

    L’applicazione della misura nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 (rego2014061700651) concerne le donne svantaggiate:

    • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
    • impiegate in professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere di cui all’art. 2, punto 4, lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

    Per le “donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno”, invece, il beneficio non può superare il 50% dei costi salariali.
    Il datore di lavoro interessato deve presentare all’INPS la domanda di ammissione alle agevolazioni tramite la funzione “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23- Donne” presente nel “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, a decorrere dal 16 maggio 2025.
    Nel modulo di istanza on-line devono essere indicate le seguenti informazioni:

    • dati identificativi dell’impresa;
    • dati identificativi della lavoratrice nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato, ivi inclusa la residenza;
    • tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria di lavoro;
    • retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
    • dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il medesimo esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento alla singola lavoratrice.

    In caso di donne impiegate in professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e all’esonero per le assunzioni a tempo indeterminato di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti, la domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati.
    La domanda all’INPS deve essere presentata prima di assumere e le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio.
    In caso di esito positivo la comunicazione obbligatoria deve essere inviata entro il termine perentorio di 10 giorni.
    In merito all’esposizione in Uniemens, si segnala quanto segue:

    • donne prive di impiego retribuito da almeno 24 mesi: i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, elemento “InfoAggcausaliContrib”:
      – in “CodiceCausale” il nuovo valore ED25;
      – nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” il numero di protocollo della domanda telematica;
      – nell’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” il valore “PROTOCOLLO”.
      – nell’elemento “AnnoMeseRif” l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
      – nell’elemento “BaseRif” l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese;
      – nell’el