Fonte: JuraNews
L’art. 7 d.lgs. 81/2015 si è posto, nonostante l’espressa abrogazione del d.lgs. 61/2000, nel suo alveo normativo, per l’esplicita enunciazione del principio di non discriminazione, avendo riconosciuto al “lavoratore a tempo parziale i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile” ed assunto la regola del riproporzionamento del “trattamento economico e normativo … in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa”, nel rispetto del principio di non discriminazione (art. 7, secondo comma, primo periodo); e ha previsto la possibilità, in sede di contrattazione collettiva, di una modulazione del “la durata del periodo di conservazione delposto di lavoro in caso di malattia e di infortunio in relazione all’articolazione dell’orario di lavoro” (art. 7, secondo comma, secondo periodo), così valorizzando la specificità del tempo parziale verticale Cass. 22882/2018, Cass. 30876/2018, Cass. 19299/2021, Cass., Sez. U., 24413/2021).