Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall’articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest’ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato (Cass. 24641/2021 e successive conformi).
Il ricorrente sostiene di avere in effetti vanamente inviato una tale richiesta alla banca prima dell’introduzione della lite, ma lo fa pretendendo che ad accertare tale punto di fatto – non risultante dalla sentenza impugnata – sia questa Corte, cui invece, com’è noto, gli accertamenti di fatto sono inibiti.
Fonte: JuraNews