La Cassazione – con sentenza del 21 maggio 2024, n. 14089 – ha accolto il ricorso promosso da un dipendente con mansioni di macchinista ferroviario al quale era stato rigettato, in fase d’appello, il diritto a vedersi riconosciute dall’azienda di appartenenza l’indennità di assenza dalla residenza oltreché l’indennità di utilizzazione professionale durante il periodo di assenza a titolo di ferie.
Nel dettaglio, la Suprema Corte – nel richiamare il contenuto della Direttiva 88/2003/CE – ha ribadito che in occasione della fruizione del periodo di riposo annuale, al lavoratore deve essere assicurata, a livello retributivo, la medesima situazione riconosciuta nei periodi di lavoro ordinario, al fine di evitare qualsiasi incentivo volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie per non vedersi ridotto significativamente il compenso.
Fonte: MySolution