26 Febbraio 2025, di Teresa Barone PMI.it
Le dimissioni di fatto eliminano l’obbligo per il datore di lavoro di versare il ticket per l’interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Come sottolinea l’INPS con il messaggio n. 639 del 19 febbraio, in virtù di quanto stabilito dal Collegato Lavoro il lavoratore con dimissioni di fatto – in quanto assente ingiustificato dal posto di lavoro per oltre 15 giorni – non ha diritto alla prestazione NASpI, perché la cessazione viene considerata volontaria.
La procedura di verifica di tale situazione non è tuttavia automatica ma richiede una precisa procedura, con il datore di lavoro che deve darne comunicazione all’Ispettorato del Lavoro ai fini della corretta istruttoria. Una volta appurata l’assenza ingiustificata oltre il periodo massimo ai sensi di legge (ddl 2023/2024, articolo 19), viene meno il requisito per l’accesso all’indennità di disoccupazione involontaria:
Nel caso in cui la risoluzione di rapporto di lavoro di cui al comma 7-bis dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015, introdotto dall’articolo 19 della legge n. 203/2024, si riferisca a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo dovuto per l’interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (…) in quanto tale cessazione del rapporto di lavoro non fa sorgere in capo al lavoratore il teorico diritto alla NASpI.
Lo stesso messaggio illustra la modalità di compilazione del flusso Uniemens con il nuovo codice <Tipo Cessazione> “1Y”, che ha il significato di: “Risoluzione rapporto di lavoro articolo 26 DLgs 14 settembre 2015, n. 151, comma 7 bis”.