Fonte: MySolution
La Cassazione – con sentenza n. 19188/2024 – ha affermato che la richiesta del datore di lavoro di preventiva sottoscrizione di un verbale di conciliazione c.d. tombale su pregresse rivendicazioni della lavoratrice ai fini della stipula di un contratto a tempo determinato non integra una fattispecie di discriminazione nell’accesso al lavoro.
Al riguardo, la Suprema Corte ha ricordato che la discriminazione per convinzioni personali suppone come fattore di discriminazione l’adesione della dipendente ad un sistema di valori o, almeno, a un’opinione specifica su un dato tema o a una singola iniziativa, adesione od opinione estranee alla prestazione oggetto del contratto di lavoro e preesistenti alla condotta datoriale che le utilizzi come fattore di discriminazione.
Nel caso di specie, il rifiuto di sottostare alla richiesta aziendale di nuova assunzione solo previa conciliazione tombale non esprime un preesistente convincimento personale della lavoratrice medesima su un dato argomento o sistema valoriale, né una particolare sua iniziativa, bensì il suo mero rifiuto di sottostare ad una pattuizione di cui si assume il carattere illegittimo e comunque ingiustificato.