10 Dicembre 2024, di Barbara Weisz
Le imprese possono prolungare i contratti a tempo determinato fino a 24 mesi utilizzando la causale flessibile dei motivi tecnico-organizzativi: il nuovo decreto Milleproroghe ne prevede la possibilità di applicare anche per l’intero 2025.
Inizialmente queste causali flessibili erano state previste solo fino al 30 aprile 2024, poi stese e fine 2024, mentre ora è arrivato l’ulteriore allungamento al 31 dicembre 2025.
Contratti a termine: le regole 2025
Il riferimento legislativo per i contratti di lavoro a termine resta il Jobs Act, pur modificato a più riprese. In base all’articolo 19 del Ddlgs 81/2015, il contratto a termine può durare al massimo 12 mesi. Una durata ulteriore, che comunque non può eccedere i 24 mesi, deve essere riconducibile a una delle fattispecie previste per legge.
Il Decreto Dignità (DL 87/2018) aveva reso necessaria la non programmabilità e l’eccezionalità dell’evento alla base della proroga. Successivamente, questa stretta è stata allentata dall’articolo 24 del DL 48/2023 (il Decreto Lavoro).
Questa disposizione consente alle imprese di stipulare contratti a termine oltre i 12 mesi, fino a un massimo di 24 mesi, esclusivamente per causali previste dai contratti collettivi, per sostituione di altri lavoratori, oppure in mancanza di previsioni nei contratti collettivi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti. La misura era in scadenza a fine 2024, mentre il nuovo Decreto Milleproroghe slitta quesato termine di anno.
Rinnovo contratti con causali flessibili
La formulazione di legge per la durata dei contratti a termine superiore ai 12 mesi ma non eccedente i 24 mesi, diventa la seguente:
- per causali previste dai contratti collettivi;
- per sostituire altri lavoratori;
- per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2025.
Si tratta in questo ultimo fattispecie di una causale flessibile, che non prevede che si verifichino situazioni eccezionali o temporanee, comunque non riconducibili all’ordinaria attività.
Se viene stipulato un contratto a termine superiore a 12 mesi, in assenza di una delle causali previste dalla legge, questo si considera automaticamente trasformato in un contratto a tempo indeterminato a partire dalla data di superamento dei 12 mesi.