Fonte: MySolution
La figura giuridica della stabile organizzazione determina l’assoggettamento a tassazione del non residente che opera in Italia con tale forma organizzativa e, per altro verso, l’assoggettamento a tassazione nel Paese straniero del soggetto economico italiano che ivi opera con una stabile organizzazione.
L’elemento della stabile organizzazione ai fini IVA assume significato eminentemente per l’individuazione:
- della rilevanza territoriale dell’imposta;
- del debitore d’imposta, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da parte/nei confronti di soggetti non residenti.
Tra i Paesi appartenenti all’Ocse, il principale riferimento per una sua corretta individuazione è costituito dall’art. 5 del Modello Ocse, che elenca i principi e gli elementi fondamentali affinché si possa parlare di stabile organizzazione:
CONDIZIONI S.O. ART. 5 MODELLO OCSE
1 – Sede d’affari
2 – Il fatto che il predetto luogo fisico sia “fisso”
3 – Esercizio di un’attività per mezzo della sede d’affari
La “sede d’affari” è intesa come uno spazio circoscritto in cui viene esercitata l’attività d’impresa, ricomprende tutti i beni materiali utilizzati dalla stessa (un locale, delle apparecchiature automatiche ecc.). A nulla rileva il titolo giuridico che sottintende la disponibilità dei sopraccitati beni (proprietà, locazione, comodato o altro) né il fatto che tale sede si trovi nei locali di un’altra impresa. Il concetto rilevante è semplicemente l’effettiva disponibilità dell’installazione medesima. La “stabilità” della sede d’affari identifica, da una parte la capacità della struttura ad essere utilizzata in modo durevole da parte dell’impresa, dall’altra il legame tra l’installazione e un ben determinato punto “geografico” (anche se non è indispensabile per l’OCSE la materiale “fissazione” al suolo).
Il concetto di stabilità non implica però che questa debba essere utilizzata in modo continuativo nel tempo ma solamente che ne venga fatto un utilizzo in qualche modo regolare: una installazione che non sia stata costituita solo per fini temporanei, costituisce stabile organizzazione anche nel caso in cui la sua utilizzazione si sia protratta solo per un brevissimo periodo di tempo a causa o di particolari circostanze o anche delle peculiarità dell’attività svolta. L’ultimo elemento distintivo affinché una sede fissa di affari configuri una stabile organizzazione, consiste nel fatto che la società estera eserciti tramite essa la propria attività d’impresa. Detto in altri termini, deve sussistere un legame tra la stabile organizzazione e l’attività d’impresa svolta dalla società non residente.