Fonte:MySolution
L’accettazione da parte del contribuente della proposta di concordato preventivo biennale impegna il contribuente a dichiarare, ex art. 9 del D.Lgs. n. 13/2024, gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP. Ci si chiede, tuttavia, se una volta accettata (o non accettata) la proposta di concordato, sia possibile modificare la scelta inizialmente operata mediante presentazione di una dichiarazione correttiva o integrativa?
Sotto il profilo operativo, occorre premettere che l’adesione al CPB è comunicata all’Agenzia tramite l’invio della dichiarazione dei redditi nella quale siano compilati:
- il modello CPB per i soggetti ISA;
- la sezione VI quadro LM, per i contribuenti in regime forfettario.
Una volta inviata, la dichiarazione, tuttavia, esiste un diritto di ripensamento?
Al riguardo si evidenzia che:
- l’art. 35, comma 1, D.Lgs. 13/2024, esclude l’applicazione della remissione in bonis per l’adesione al concordato preventivo biennale;
- la relazione illustrativa al D.Lgs. 13/2024 evidenzia l’”estrema importanza che assume la tempestività nell’accettare la proposta di concordato nei tempi previsti dalla norma”.
Di conseguenza, occorre distinguere tra dichiarazione correttiva, tardiva e integrativa.