Fonte: MySolution
Se i contribuenti non sono riusciti a fruire del Superbonus 110% o del 70% nel 2024, possono comunque considerare l’installazione del fotovoltaico come un intervento detraibile al 50%, ex art. 16-bis del TUIR, comma 1 lett. h).
Si tratta di lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.
Le tipologie di opere ammesse ai benefici fiscali possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette.
Per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, è necessario acquisire un’idonea documentazione (come, ad esempio, la scheda tecnica del produttore) attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia (circolare 24 febbraio 1998, n. 57, punto 3.4).
L’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia comporta automaticamente la riduzione della prestazione energetica degli edifici e pertanto non è necessario acquisire alcuna documentazione per provare il conseguimento dei risparmi energetici.
Per tali interventi, la detrazione:
- è cumulabile con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato, a condizione che l’impianto installato sia posto direttamente al servizio dell’abitazione;
- non è cumulabile con la tariffa incentivante (art. 9, comma 4, del d.m. 19 febbraio 2007 e circolare 19 luglio 2007, n. 46/E, paragrafo 5);
- è comunque esclusa qualora la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale come, ad esempio, nell’ipotesi di impianto con potenza superiore a 20 kW e di impianto con potenza non superiore a 20 kW che non sia posto a servizio dell’abitazione (Risoluzione 2 aprile 2013, n. 22/E).
L’installazione del sistema di accumulo su un impianto dà diritto alla detrazione sia nel caso in cui tale installazione sia contestuale che successiva a quella dell’impianto fotovoltaico, configurandosi, in dette ipotesi, il sistema di accumulo come un elemento funzionalmente collegato all’impianto fotovoltaico stesso. L’installazione successiva del sistema di accumulo non dà diritto alla detrazione nel caso in cui l’impianto fotovoltaico non sia stato ammesso alla detrazione in quanto oggetto di tariffe incentivanti.
Si ricorda che alle persone fisiche, per le spese sostenute nel 2022, era riconosciuto un credito d’imposta per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’art. 25-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116. Il credito d’imposta di cui al citato decreto legge non era cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese. Si precisa al riguardo che il divieto di cumulo non vietava al contribuente, che avesse presentato istanza per l’accesso al credito d’imposta nei termini previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 ottobre 2022, prot. n. 382045, senza avervi poi espressamente rinunciato, di optare in sede di dichiarazione dei redditi per la detrazione, se ritenuta più favorevole. Il credito in questione doveva essere indicato al Rigo G15, “Credito d’imposta per l’installazione di sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili” indicando il cod. 13.
Componenti e tecnologie | Tipo di intervento detraibile al 50% |
Impianti tecnologici | installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;microcogeneratori (Pe<50KWe);scaldacqua a pompa di calore;generatori di calore a biomassa;installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 1° gennaio 2019);teleriscaldamento;installazione di sistemi di termoregolazione e Building automation. |