Fonte: MySolution
Potrebbe accadere (ci è stato segnalato) che i sistemi informatici dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione abbiano commesso un errore nell’imputazione dei pagamenti della rottamazione-quater, art. 1, commi 231-252, Legge n. 197/2022.
Ad esempio è successo che la rata di maggio sia stata imputata ai pagamenti di luglio rendendo scoperta la prima delle due scadenze. Considerato quanto previsto a livello normativo, ciò potrebbe comportare la decadenza della sanatoria posto che non sono ammessi né pagamenti parziali né ritardi superiori ai cinque giorni.
Il suggerimento potrebbe essere quello di recarsi direttamente allo sportello territoriale con la ricevuta di pagamento della rata di “maggio”, per pagare la rata di luglio che in realtà andrebbe a coprire la scadenza precedente, al fine di far imputare correttamente i pagamenti effettuati ed evitare la decadenza della sanatoria.
Il discorso potrebbe cambiare laddove il contribuente abbia presentato allo sportello il bollettino di luglio anziché quello di maggio; in tale caso, salve future indicazioni di segno opposto, sarebbe inevitabile la decadenza della definizione agevolata.
Si ricorda che i residenti dei territori alluvionati, in base all’art. 1, comma 9 del D.L. n. 61/2023, ultimo capoverso, beneficiano di una proroga di tre mesi per tutte le scadenze ordinarie della sanatoria in parola.
Accedendo alla propria area riservata del sito di Ader, tramite le credenziali Spid, Cie o Cns, i contribuenti hanno la possibilità di scaricare i moduli di pagamento insieme alla c.d comunicazione delle somme dovute. A tal fine è necessario entrare della sezione “Definizione Agevolata”. Sono disponibili i moduli di pagamento delle prime dieci rate. A ridosso della scadenza della decima rata di 18 saranno disponibili anche gli ulteriori bollettini.