Cartelle esattoriali: il Fisco entra di forza nel contenzioso

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12 Novembre 2025, di Barbara Weisz – PMI.it

L’Agenzia delle Entrate può legittimamente intervenire in un contenzioso atto a stabilire la fondatezza di una cartella esattoriale. La legge prevede infatti che nel processo tributario possano introdursi, oltre ai destinatari dell’atto impugnato, anche le “parti del rapporto tributario controverso”. E il Fisco, in quanto ente impositore, rientra in questa definizione.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione in una sentenza (26281/2025) relativa all’eventuale prescrizione della pretesa tributaria per una cartella emessa a seguito del mancato pagamento del bollo auto. Il contenzioso vede il contribuente in lite con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER) ma in tutti i gradi di giudizio i magistrati ammettono l’intervento dell’Agenzia della Entrate per fornire le prove dell’atto interruttivo della prescrizione.

L’articolo 14 del dlgs 546/1992, spiega infatti la Cassazione, contempla la possibilità di intervenire in una causa «non soltanto per coloro che siano destinatari dell’atto impositivo ma anche per le parti del rapporto tributario controverso, tra le quali vi è, indubbiamente, l’ente impositore titolare della pretesa tributaria».

Nel caso specifico, il contribuente aveva chiamato in giudizio l’ente della riscossione ma, alla luce del sopra richiamato principio, i magistrati definiscono ammissibile anche l’intervento dell’ente impositore.

Una diversa interpretazione, prosegue la Consulta, «comporterebbe l’immotivata esclusione della possibilità di intervenire in giudizio per soggetti che, lungi dal far valere ragioni consistenti in utilità di mero fatto, sono portatori di un interesse giuridicamente rilevante e qualificato, determinato anche dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato».

Poichè il caso in oggetto ruota intorno alla legittimità della pretesa tributaria, il Fisco può legittimamente tutelarsi a fronte dell’eventualità che nella propria sfera giuridica possano esserci ripercussioni negative derivanti dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato formatosi sulla richiesta di pagamento della tassa.